IL SINDACO
RICHIAMATI:
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati rispettivamente nelle date del 23\02\2020, 25\02\2020, 01\03\2020, 04\03\2020, 08\03\2020, 09\03\2020 ed 11\03\2020 in merito a: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19”;
- L’Ordinanza del 21\02\2020 del Ministero della Salute con la quale sono state individuate le “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID – 19” disponendo prescrizioni da parte dell’autorità sanitaria territorialmente competente;
VISTE:
- la propria Ordinanza n.19 del 12 marzo 2020 con la quale è stata disposta la chiusura al pubblico e pertanto l’accesso ai parchi e giardini comunali ad eccezione delle aree per lo sgambamento dei cani, fino alla data del 15 aprile 2020 salvo ulteriori specificazioni da parte degli organi sovraordinati;
- la successiva propria Ordinanza n.114 del 20 marzo 2020 con la quale è stata disposta la chiusura al pubblico e pertanto l’accesso al Cimitero Comunale salvo consentire esclusivamente le tumulazioni ed il ritiro delle ceneri;
PRESO ATTO che le misure di restrizione sono adottate al fine di evitare assembramenti di persone e più in generale lo spostamento che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 con il quale, ai sensi della lettera f), del 1° comma, dell’art. 1, è stato disposto che:“è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”;
CONSIDERATO che sono pervenute richieste da parte di cittadini di poter accedere al cimitero per depositare fiori sulle tombe dei propri cari e analoghe richieste da parte di soggetti esercenti l’attività di vendita di piante e fiori su richiesta dei congiunti delle persone defunte;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni ministeriali consentono l’attività di vendita e consegna di piante e fiori al domicilio del Consumatore, mentre lo spostamento delle persone è ammesso solo per conclamate esigenze lavorative, stato di necessità ovvero per motivi sanitari;
RITENUTO opportuno, pertanto, di poter accogliere unicamente le richieste degli esercenti l’attività di vendita di piante e fiori, in quanto conforme e coerente allo spirito ed alle disposizioni fino ad oggi adottate dagli organi statali, regionali e comunali per contenere l’emergenza della diffusione del Covid-19;
RITENUTO, altresì che per consentire la predetta attività ai fiorai è necessario integrare e modificare la propria Ordinanza n.114 del 20 marzo 2020, inserendo apposita deroga di accesso al cimitero per la predetta categoria e per le suesposte finalità, limitatamente a due giorni infrasettimanali e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di comportamenti da adottarsi per il contenimento del contagio da Covid-19;
DATO ATTO che la gestione del Cimitero Comunale è in capo alla Soc. So.ci.m. S.r.l. e pertanto per esigenze organizzative, l’accesso dei fiorai nel cimitero, dovrà essere concordato previo appuntamento telefonico con la stessa Soc. So.ci.m. S.r.l.;
VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267 del 2000 (TUEL – Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali);
VISTO l’art 7 bis del Decreto Legislativo n.267 del 2000 (TUEL – Testo Unico dell’ordinamento degli Enti locali);
ORDINA
1) Per le motivazioni espresse in premessa di confermare la chiusura del cimitero comunale sino al 3 maggio 2020, fatte salve nuove disposizioni, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasposto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme ed il ritiro delle ceneri;
2) Di consentire l’accesso al cimitero comunale, limitatamente a due giorni infrasettimanali e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di comportamenti da adottarsi per il contenimento del contagio da Covid-19, unicamente ai soggetti esercenti l’attività di vendita di piante e fiori, al fine di ornare le tombe cimiteriali su richiesta dei congiunti dei defunti;
3) Che per esigenze organizzative, l’accesso dei fiorai nel cimitero, dovrà essere concordato previo appuntamento telefonico con la Soc. So.ci.m. S.r.l., gestore del cimitero comunale;
STABILISCE
Che l’inosservanza alle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente relativamente alle norme di comportamento finalizzate alle misure di contenimento dovute alla emergenza epidemiologica da covid -19
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate all’esecuzione della presente ordinanza.
AVVERTE
Che a norma dell’art3, comma 4 della Legge 241 del 1990 è possibile impugnare il presente provvedimento:
- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica;
che il presente provvedimento venga trasmesso:
- all’ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online;
e per quanto di competenza:
- all’ASL Roma 5;
- alla Prefettura di Roma;
- al Dirigente Area VI ed Area IV;
- al Comando Polizia Locale di Guidonia;
- alla Tenenza Carabinieri di Guidonia;
- al Commissariato P.S. Di Tivoli;
- al Comando Guardia di Finanza di Tivoli;
- la presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio online comunale, sul sito istituzionale internet del Comune di Guidonia Montecelio.