Con riferimento all’articolo di stampa pubblicato in questi giorni dal quotidiano “Tiburno” inerente la presunta violazione della norma sugli obblighi di pubblicazione dei redditi da parte dei politici, si chiarisce che il consigliere Claudio Cos non ha pubblicato l’immobile sito in via Timeo in quanto è di proprietà esclusiva della figlia mentre il consigliere si è riservato il solo diritto ad abitarvi.
La norma che dispone l’obbligo di pubblicazione è l’art. 14 comma 1 lett.f) dispone che gli enti locali pubblicano con riferimento agli incarichi politici “le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.”
A sua volta l’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441 prevede, tali dichiarazioni concernono i “diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»”
A questo punto è bene ricordare che i diritti reali sono diritti soggettivi che attribuiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa che, pertanto, si caratterizzano per l’assolutezza, cioè possono essere fatti valere erga omnes, contro tutti, e non solo contro l’alienante; l’immediatezza del potere sulla cosa, senza che sia necessaria la cooperazione di altri soggetti come, ad esempio, nelle obbligazioni; la tipicità, cioè sono tali soltanto quelli stabiliti dalla legge (si parla di numero chiuso); la patrimonialità, in quanto il contenuto è suscettibile di essere valutato economicamente.
Però all’interno della categoria dei diritti reali, si devono distinguere, e questo è importante evidenziare, i c.d. ius in re propria e quelli in re aliena: il primo tipo è rappresentato dal diritto di proprietà (art. 832 del c.c.), mentre i secondi sono i diritti reali su cosa altrui, o diritti “limitati”, che si esercitano su cose di cui proprietario è un altro soggetto, con conseguente riduzione delle facoltà concesse al titolare del diritto.
Infatti, a differenza dell’usufrutto, i diritti reali su cosa altrui, come nel caso del Consigliere Cos, non possono essere costituire oggetto di alienazione, donazione, diritti di garanzie e quant’altro attribuito ai diritti reali pieni ed esclusivi.
Essi, in altre parole, non contribuiscono ad accrescere il patrimonio del soggetto che si limita solo al semplice utilizzo del bene senza che possa disporne come invece potrebbe fare nel caso in cui ne abbia la piena proprietà o l’usufrutto.
Infine è opportuno tener presente che la finalità degli obblighi di pubblicazione dei redditi è quella di verificare se la situazione patrimoniale dei soggetti obbligati sia mutata successivamente all’assunzione dalla carica politica, nel qual caso pure si potrebbe ravvisare un obbligo di pubblicazione.
Ma tale non è il caso del consigliere Claudio Cos.
In ogni caso, al fine di dirimere qualsiasi dubbio, si richiederà apposito quesito all’Anac.