Con riferimento alla pubblicazione di un articolo di una giornalista locale con il quale si giudicano illegittimi due conferimenti di incarichi dirigenziali pro-tempore conferiti dal Sindaco a funzionari titolari di P.O. dipendenti di questo Comune, si intende replicare ritenendo il commento “giustiziatorio” infondato ed inconcludente tanto da evidenziare la scarsa e carente conoscenza della materia da parte di chi scrive.
Pertanto appare opportuno fare qualche precisazione in merito a quanto pubblicato anche per una forma di rispetto nei confronti di chi legge che ha diritto a conoscere la realtà dei fatti.
- L’autrice dell’articolo formula un primo rilievo evidenziando l’illegittimità dei due decreti di nomina dirigenziali per “evidenti limiti di legge che colloca il contratto delle regioni e delle autonomie locali, sottoscritto da entrambi al momento dell’assunzione, in diversa posizione rispetto al contratto della dirigenza…”. A tal riguardo si sottolinea che nel nostro ordinamento giuridico non esiste la sottoscrizione dei dipendenti del contratto delle regioni e delle autonomie locali che, invece viene sottoscritto a livello nazionale tra l’ARAN, quale rappresentante del governo, e le maggiori sigle sindacali nazionali.
- Con il secondo rilievo viene segnalata l’errata applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 (che disciplina il rapporto di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni) in quanto, secondo l’autrice dell’articolo, tale decreto stabilisce che solo i dirigenti, con atto motivato, possono trasferire le proprie funzioni, per periodi limitati nel tempo, a funzionari sottoposti. Ma forse la signora non sa che tale previsione di legge non è in alcun modo prevista dal D.Lgs. n. 165/2001, per cui sarebbe interessante sapere quale articolo di legge ci si riferisce. L’unica norma che potrebbe avvicinarsi a quello che lei dice è l’art. 17 comma 1-bis del citato decreto 165/2001. Ma se è questa la norma a cui si è ispirata l’autrice siamo in presenza di un’ennesima cantonata. Infatti la norma in questione parla solo di “delega” di competenze ai funzionari e solo per specifiche e comprovate ragioni di servizio. Sappiamo che la delega conferisce l’esercizio di determinate funzioni che però restano in capo al delegante. Ciò significa che il delegante nell’esercizio attuale delle sue funzioni e, dunque, assicurando in ogni caso la sua presenza in servizio, delega alcune di esse a funzionari assegnati all’area di competenza.
- Nel caso specifico il conferimento degli incarichi dirigenziali ai due funzionari dell’Ente (dott. Fabbietti e dott. Capitano) si è reso necessario per l’assenza o l’impedimento dei dirigenti titolari dell’Area e non in loro presenza. Infatti un dirigente assente o impedito che, pertanto non è in servizio, come potrebbe nominare il suo sostituto?
- In questi casi la legge (art. 50 comma 10 D.Lgs. n. 267/2000) e lo stesso Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi attribuiscono al Sindaco il potere di conferire gli incarichi dirigenziali.
- Anche il richiamo che la signora ha fatto al citato Regolamento non è pertinente al caso in esame che, invece, è previsto e disciplinato dall’art. 17 comma 13 il quale testualmente prevede che: “In casi straordinari, dovuti a particolari esigenze di servizio o funzionali, l’incarico di facenti funzioni dirigenziali, può essere conferito dal Sindaco a funzionari di settore, ricoprenti l’incarico di posizione organizzativa, secondo le modalità di cui alle normative vigenti e per un periodo non superiore a mesi sei”.